Descrizione
Con l’ordinanza sindacale n. 7 del 9 aprile 2026, si introduce misure di prevenzione per il rischio di incendi boschivi e di interfaccia in vista del periodo estivo, caratterizzato da elevata pericolosità . Il provvedimento si fonda sulla normativa nazionale e regionale in materia di protezione civile e tutela ambientale e mira a ridurre i rischi per la pubblica incolumità e il territorio.
L’ordinanza impone ai proprietari, affittuari e detentori di terreni l’obbligo di provvedere, entro il 31 maggio 2026, alla pulizia delle aree da vegetazione secca, rifiuti e materiali infiammabili. Le aree dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza fino al 31 ottobre 2026. Nello stesso periodo è vietato accendere fuochi o svolgere attività che possano generare scintille o inneschi, soprattutto in prossimità di aree agricole e boschive.
Sono inoltre stabilite precise modalità operative per la pulizia dei terreni, tra cui la realizzazione di fasce parafuoco e distanze di sicurezza attorno a fabbricati e infrastrutture. È consentito l’abbruciamento controllato dei residui vegetali solo in specifiche condizioni e fuori dal periodo di massimo rischio, con obbligo di vigilanza continua e rispetto di orari e distanze.
L’ordinanza prevede anche la possibilità per i cittadini di segnalare terreni in stato di abbandono e a rischio incendio, favorendo la collaborazione con l’amministrazione. I controlli sono affidati alla Polizia Locale e agli altri organi competenti.
Sono previste sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, responsabilità penali per chi non rispetta le disposizioni. In caso di inadempienza, il Comune potrà diffidare i soggetti interessati e imporre ulteriori interventi.
Il provvedimento è immediatamente esecutivo e resterà in vigore fino al 31 ottobre 2026, salvo proroghe.